Lega Pro
- 20/02/2012 18:46
La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di
segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3,
del C.G.S.:
il sig. SOLONI Maurizio, legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Montichiari
S.p.A.;
la sig.ra BONOMELLI Patrizia, legale rappresentante pro-tempore della Società A.C.
Montichiari S.p.A.;
per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei
contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e
giugno 2011, nonché per non aver documentato l’avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al
30 settembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
la Società A.C. MONTICHIARI S.p.A.;
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti
pro-tempore.
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La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di
segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell’art. 93 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 8, comma 6, del C.G.S., nonché della
violazione di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3,
del C.G.S.
Il Sig. DI BARI Antonio, legale rappresentante della Società Calcio Como S.r.l.; per aver corrisposto premi a propri tesserati, nel corso del periodo luglio, agosto e settembre 2011,
in forza di accordi verbali, e non di accordi depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico
e per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti delle
ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai premi corrisposti nel corso del periodo di luglio,
agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale.
per la violazione di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10,
comma 3, del C.G.S.,
Il Sig. RIVETTI Amilcare, legale rappresentante della Società Calcio Como S.r.l.;
per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti delle
ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai premi corrisposti nel corso del periodo di luglio,
agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale.
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
la Società CALCIO COMO S.r.l.;
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti
pro-tempore.
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